E’ possibile convocare un’assemblea condominiale in videoconferenza?
- Federico Dotti

- 22 feb
- Tempo di lettura: 1 min
Si, ancora oggi è in vigore l’art. 66 delle disp. di att. al c.c. che così dispone:
- comma 3:
= l'avviso di convocazione (…) deve deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell'ora della stessa
= in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati
- comma 6:
= anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso della maggioranza dei condomini, la partecipazione all'assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza.
Sul punto è intervenuta la giurisprudenza che ha così precisato:
- in caso di svolgimento di assemblea in videoconferenza, dopo il conseguimento del previo consenso della maggioranza numerica dei condomini, l'amministratore deve predisporre l'avviso di convocazione con l'indicazione della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione. Nel caso di assemblea mista, inoltre, l'amministratore, nel medesimo avviso di convocazione, deve indicare, oltre alla piattaforma elettronica, anche il luogo fisico per la partecipazione dei condomini in presenza. Ne consegue che, in caso di mancato ottenimento del previo consenso e del mancato invito tramite mail con il link per la partecipazione all'assemblea telematica, la delibera è annullabile per illegittimità di costituzione dell'assemblea (Tribunale Padova sez. I, 18/03/2022, n. 551).
In conclusione:
- si può convocare e fare un’assemblea in videoconferenza anche se non è previsto dal regolamento condominiale
- se non è previsto dal regolamento, occorre il preventivo consenso della maggioranza dei condomini
- se non si rispettano queste condizioni la delibera è annullabile.
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